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Volo cancellato e caro carburante: cosa fare e come tutelarsi prima di partire

Guerra, incertezze e caro petrolio mettono a rischio il programma delle vacanze. Ma che succede davvero in caso di cancellazione del volo? E le compagnie possono aumentare i prezzi all’ultimo minuto? Ecco una guida che chiarisce i nostri diritti.

Tempo di lettura: 6 minuti

Giorgia Nardelli
Giorgia Nardelli

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Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

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Foto di Raimond Klavins

C’è il caro voli. No, sono arrivate le offerte. È finito il carburante. Non è vero, le scorte basteranno. Il conflitto in Medio Oriente sta per chiudersi. No, resta il rischio annullamento e il prezzo del petrolio sale… A un passo dall’inizio dell’estate siamo ancora a domandarci che fare delle vacanze. La voglia di viaggiare resta, le incognite su guerra e petrolio ci lasciano in un limbo di incertezza che frena l’iniziativa. Le prenotazioni sono talmente scese che in queste ultime settimane le compagnie aree stanno praticando offerte insolite per la stagione: una simulazione effettuata dal Sole 24ore per la settimana dal 9 al 16 luglio ha confermato ribassi su 32 tratte nazionali e internazionali, un volo Milano-Madrid costa 50 euro contro i 130 dello scorso anno, il Roma-Libona -79 euro.

Promozioni da prendere al volo? Perché no, ma per stare tranquilli meglio conoscere i propri diritti e sapere come muoversi in caso di problemi.

Volo cancellato, cosa dice la normativa europea

Poniamo che il nostro volo venga cancellato. Il regolamento (CE) n. 261/2004, stabilisce che per i voli effettuati dalla compagnia di un Paese comunitario, di Norvegia, Islanda e Svizzera, in arrivo o in partenza da uno di questi Stati, abbiamo il diritto di scegliere tra rimborso del biglietto e riprotezione, nonché diritto all’assistenza in aeroporto. Le cose cambiano se la cancellazione viene effettuata meno di 14 giorni prima della partenza. Il vettore è tenuto in questo caso a corrispondere anche un indennizzo che va da 250 a 600 euro, a seconda della tratta, a meno che al passeggero non sia stata offerta una riprotezione su un altro volo, con congruo anticipo.

Esistono però delle deroghe: il vettore aereo può essere esentato dal pagamento dell’indennizzo se dimostra che la cancellazione è causata da “circostanze straordinarie” che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli. «Questo è un punto fondamentale», avverte Carmelo Calì, presidente di Confconsumatori, che gestisce uno Sportello del turista dove inviare richieste di aiuto, informazioni o consigli ([email protected]). «La compagnia deve dimostrare la circostanza eccezionale, non si può limitare a considerazioni generiche. Il passeggero, in questi casi, può inviare la richiesta di indennizzo anche tramite i canali della compagnia, facendo riferimento alla normativa europea, e in caso di diniego può chiedere conto della motivazione».

Se la cancellazione è causata dal carburante

La Commissione europea è intervenuta di recente sulla questione, pubblicando delle linee guida per dare indicazioni a compagnie e passeggeri. Nel documento si legge che “una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività di un volo può essere considerata una circostanza straordinaria, e dà quindi diritto al vettore di cancellare il volo senza dover corrispondere all’indennizzo”.

Attenzione, però, avverte Calì. «Il problema va dimostrato. In caso di cancellazione, questa dovrà dimostrare la carenza di carburante, e i consumatori non dovranno accontentarsi di annunci generi. Inoltre, la Commissione europea ha anche stabilito che le cancellazioni dovute ad aumenti del prezzo del carburante elevati non possono essere considerate come “circostanze straordinarie”».

Viaggi extra Ue, quando vale il diritto all’indennizzo

Su questo vale la pena dare un’ulteriore specifica, spiega il presidente di Confconsumatori. «Quando si viaggia all’estero, specie fuori dai confini europei, può capitare di acquistare il biglietto da una compagnia comunitaria, ma di viaggiare su un vettore extraeuropeo, in virtù di accordi stretti tra le società. A questo proposito va ricordato che la normativa distingue il vettore operativo, quello che cioè effettua il volo, dal vettore contrattuale, quello con cui si stipula il contratto di viaggio. Se ho comprato il biglietto da una compagnia, non ha importanza con chi viaggerò, il mio punto di riferimento sarà il vettore contrattuale».

«Tra l’altro – aggiunge l’avvocato – la Convenzione di Montreal, la normativa internazionale che disciplina i diritti dei viaggiatori, dà la libertà al passeggero di rivolgersi a uno dei due vettori a scelta, o a entrambi». In caso di cancellazione, la richiesta di indennizzo andrà inviata al vettore comunitario, che non può esimersi dal rispondere».

Pacchetti viaggi, se il volo viene annullato all’ultimo

Diverse sono le regole se si prenota un pacchetto viaggio, e per ipotesi il volo viene cancellato. «Partiamo dal presupposto che quando acquisto un pacchetto turistico, stipulo un contratto con un organizzatore, che può essere un tour operator, un’agenzia online o l’agenzia sotto casa. È l’organizzatore a scegliere i soggetti terzi che erogano i servizi come volo aerei, pernottamento, ecc. ed è lui ad doversi assumere la responsabilità di porre rimedio in caso di problemi», spiega Calì. «Se il volo viene cancellato, l’organizzatore ha il dovere di attivarsi per trovare un altro aereo, o di porre rimedio in altro modo. Se la cancellazione avviene nei giorni immediatamente precedenti, o quando il passeggero è già in aeroporto, questi ha il solo obbligo di informare subito l’organizzatore per iscritto, meglio via email, per lasciare traccia scritta di averlo avvisato. La risoluzione del problema è a carico dell’organizzatore».

Rincari dell’ultimo minuto? Vietati

Non è finita, perché le linee guida di Bruxelles chiariscono anche paletti e limiti relativi ai rincari last minute. Sappiamo che compagnie low cost hanno annunciato alcune settimane possibili rimodulazioni di prezzo, causa caro-cherosene. A seguito di questo, la Commissione europea ha messo per iscritto che le variazioni di prezzo sui biglietti già emessi non sono ammesse, quindi niente paura. «Tra l’altro, risulta singolare questo comportamento. Quando anni fa il prezzo del carburante diminuì sensibilmente, e si chiese alle compagnie di adeguare le tariffe al ribasso, risposero che la cosa non era praticabile, in quanto i prezzi riflettevano i costi del carburante comprati l’anno prima, che facevano parte della scorta. Non si capisce perché ora debbano alzare i prezzi dei biglietti odierni, se in teoria stanno usando il carburante acquistato un anno fa».

Il rischio, come rileva anche Calì, in questo caso è nei servizi accessori, come il posto a sedere o il bagaglio a mano. Sembra infatti che alcune compagnie abbiano alzato i prezzi di questi ultimi per compensare i rincari di cherosene. Meglio acquistare i servizi assieme al biglietto, per essere certi del costo finale.

Viaggi organizzati, rialzi fino all’8%, ma entro certi tempi

Per i viaggi organizzati le regole dei rincari seguono binari diversi, ma il consumatore può comunque tutelarsi. La direttiva (UE) 2015/230211 dà agli organizzatori la possibilità di aumentare il prezzo di un pacchetto anche dopo la conclusione del contratto, in caso di aumento dei costi di trasporto, a precise condizioni: «La possibilità di ritoccare il listino deve essere prevista dal contratto, non può avvenire nei 20 giorni precedenti la partenza, e va motivata, e dimostrata. Inoltre, non può superare l’8% del totale, e se ciò accade, il passeggero ha diritto di recedere senza pagare alcuna penalità», chiarisce Calì.

Il voucher? Non va accettato per forza

E cosa succede se in caso di rinuncia, la compagnia o il tour operator offre un voucher al posto del denaro? La Commissione ha chiarito anche questo aspetto: «Quando le compagnie aeree effettuano pagamenti ai passeggeri, a titolo di rimborso o compensazione, possono farlo in denaro o sotto forma di voucher. Tuttavia, il rimborso tramite voucher è possibile solo se il passeggero lo accetta espressamente» recita il documento. Quanto ai pacchetti viaggio, se accettati, i voucher hanno validità massima di 12 mesi, e nel caso di mancato utilizzo, alla scadenza dovranno essere rimborsati, almeno in parte. 

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