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Come fare testamento, e chi deve pensarci prima

Pensare al “dopo di noi” non sempre viene naturale, ma sapere cosa dice la legge in fatto di successioni, lasciti ed eredità, è molto importante per tutelare i propri beni e le persone che si amano, evitando problemi futuri. Con l’aiuto di un notaio qui capiamo insieme quali sono le sorprese da evitare, e come fare un testamento inattaccabile.

Tempo di lettura: 8 minuti

Giorgia Nardelli
Giorgia Nardelli

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Giornalista esperta di diritti dei consumatori e finanza personale.

come fare testamento
Foto di Daria Kraplak

Pensiamo spesso al testamento come a uno strumento riservato a chi possiede grandi patrimoni o deve gestire situazioni familiari particolarmente complesse. Ma non è così. Mettere per iscritto le proprie volontà può essere utile in moltissimi casi: permette di tutelare le persone a cui teniamo e di evitare, un domani, incomprensioni o conseguenze diverse da quelle che avremmo desiderato, anche quando non sono in gioco grandi eredità. «Il testamento rappresenta una delle più importanti espressioni della libertà individuale», spiega il notaio Pietro Ciarletta, consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato. «Consente a ciascuno di decidere come destinare il proprio patrimonio, anche in modo diverso rispetto a quanto avverrebbe applicando semplicemente le regole previste dalla legge, naturalmente nel rispetto dei diritti che quest’ultima riserva ad alcuni familiari».

Farlo, tuttavia, non è sempre necessario. «Ai miei clienti propongo spesso un ragionamento molto semplice: spiego loro che cosa accadrebbe al loro patrimonio se venissero a mancare senza aver disposto le proprie volontà, e poi domando: “È davvero questo ciò che vorresti?”. Se la risposta è no, allora è opportuno intervenire e mettere per iscritto le proprie volontà, nel rispetto di alcuni principi per evitare contenziosi tra eredi nominati». Ma che cosa si può stabilire attraverso un testamento? Quali sono le regole da rispettare e come si fa a essere certi che le proprie volontà siano valide e possano essere rispettate? Vediamolo passo dopo passo.

Parenti, successioni e “quote di legittima”, cosa dice la legge

Fare testamento non significa poter decidere in libertà su tutto, perché la legge riserva una quota di eredità  a favore dei  “legittimari”, e cioè figli e coniugi, e, in mancanza di figli, anche gli ascendenti, vale a dire genitori, o, se non ci sono, eventuali nonni o bisnonni. «La legge tutela i diritti dei familiari della cerchia più ristretta introducendo le cosiddette quote di legittima. Quali sono le quote riservate? Lo schema è il seguente e cambia a seconda del numero e tipologia di familiari legittimari:

  • Un solo figlio (senza coniuge). A lui spetta la metà del patrimonio, l’altra metà può essere destinata secondo le volontà di colui che redige testamento;
  • Più figli (senza coniuge). A loro devono andare almeno due terzi del patrimonio, da dividersi in parti uguali;
  • Coniuge senza figli. Anche in questo caso spetta per legge la metà dei beni;
  • Figlio e coniuge. La legge riserva per ciascuno di essi un terzo del patrimonio;
  • Più figli e coniuge. Metà del patrimonio, da dividere in parti uguali, spetta ai figli. Al coniuge va di diritto un quarto del patrimonio;
  • Ascendenti e coniuge in assenza di figli. Al coniuge è riservata la metà del patrimonio, agli ascendenti un quarto del patrimonio. 

Che cos’è l’azione di riduzione

È molto importante tenere conto di queste quote di legittima nella manifestazione della volontà testamentaria, perché al momento della successione e per molti anni a seguire (trovi le specifiche nella guida sulle successioni del Consiglio nazionale del notariato) gli eredi legittimari possono contestare la ripartizione dei beni, utilizzando quella che viene definita “azione di riduzione”. «La pretesa della quota di legittima richiederà un ricalcolo delle attribuzioni, ed eventualmente una nuova ripartizione dei beni. Certo, gli eredi legittimari possono anche accettare pacificamente lo sbilanciamento, ma poiché ciò può avvenire formalmente solo dopo la morte del soggetto che dispone dei suoi beni,  è un rischio che è preferibile non correre, quando si fa testamento», spiega il notaio Ciarletta. «Anche per questo è molto importante che nella manifestazione di una volontà testamentaria si tenga conto anche di ciò che si è fatto in vita in favore di singoli parenti».

L’importanza delle donazioni

In una ipotetica azione di riduzione, prosegue l’esperto, chi rifà i conteggi terrà infatti anche conto delle donazioni fatte in vita. La quota di legittima andrà infatti calcolata non sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte, ma su questo valore più quello delle donazioni fatte in vita, al netto di eventuali debiti. «Prendiamo un caso  “di scuola”, quello in cui un genitore disponga in vita attribuzioni patrimoniali in favore di figli. Se questi ha donato un appartamento del valore di 1 milione di euro a uno dei figli, e all’apertura della successione il patrimonio residuo si compone di beni per un valore di “appena” 200.000 euro, è evidente che l’attribuzione in favore del primo figlio ha leso la quota minima che spettava per legge all’altro figlio ed al coniuge, e costoro potrebbero avviare un’azione di riduzione».

Casi pratici: coniugi senza figli, senza testamento un terzo dell’eredità ai fratelli

E se non si hanno figli? Dice Ciarletta: «Vale a maggior ragione il ragionamento fatto all’inizio: meglio conoscere cosa prevede la legge sulla successione, e poi decidere. Nel momento in cui non ci sono discendenti, entrano in gioco nella successione fratelli e sorelle del defunto. Non sono eredi legittimari, non hanno cioè pretesa di quota minima spettante per legge, ma in assenza di testamento sono destinatari dell’eredità assieme al coniuge. Il che vuol dire che un coniuge senza figli riceverà due terzi del patrimonio, e che il restante terzo sarà destinato ai fratelli, diviso in parti uguali se sono più di uno».

«Se questa non è la volontà del soggetto, lasciare un testamento è importantissimo», avverte Ciarletta. Certo i fratelli potrebbero rinunciare alla loro quota, ma questa decisione spetta solo ed esclusivamente a loro, «e potrebbe generare problemi e situazioni complesse e difficili da dipanare, ad esempio nel caso in cui ad un fratello premorto siano subentrati  figli». Va aggiunto che in tutti i casi il coniuge che sopravvive mantiene, anche in presenza di altri eredi il diritto di abitazione sulla casa di residenza, e l’uso dei mobili. 

Coppie di fatto e conviventi, nessuna tutela o quasi  per il partner

Le tutele sono ancora più limitate per le coppie non sposate. «In assenza di disposizioni diverse, il partner che sopravvive conserva fondamentalmente solo due diritti: quello di abitare nella casa di abitazione per un periodo che va da un minimo di due fino ad un massimo di 5 anni, e, se la casa era in affitto, il diritto di subentrare nell’eventuale contratto di locazione che il defunto aveva fatto. In presenza di uno o più figli, il patrimonio va interamente a loro: i figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti dei figli di genitori coniugati», aggiunge l’esperto.

Coppie risposate e figli precedenti, cosa succede 

Chiarire le proprie intenzioni per iscritto è fondamentale anche se si vive in una “famiglia allargata” dove, per esempio, ci sono due coniugi che hanno avuto figli dai precedenti matrimoni. In questa situazione, parte dei beni di un coniuge che viene a mancare per primo finirà al coniuge di seconde nozze, e dunque – in futuro – anche ai figli di quest’ultimo.

«In casi del genere è centrale una consulenza per una pianificazione successoria, perché ogni situazione differisce dalle altre, e ciascun caso va analizzato nella sua specificità. Per esempio, se ho proprietà che appartenevano alla mia famiglia di origine, ho un figlio da un primo matrimonio e sposo una persona in seconde nozze, potrei avere piacere di destinare quella parte di patrimonio a mio figlio o ai miei fratelli, e a mia moglie lasciare ciò che abbiamo costruito insieme. E allora posso provvedere con un testamento che, non intaccando le quote di legittima, assicuri al meglio la ripartizione secondo le mie volontà».

Come si fa il testamento, le tre tipologie e il testamento pubblico

Ma come si fa il testamento, nella pratica? Le formule possibili sono tre: c’è il testamento segreto, assai poco consueto, il testamento olografo e quello pubblico, ciascuno con i suoi vantaggi e svantaggi.

Il testamento pubblico viene definito così perché redatto per atto pubblico alla presenza di testimoni. Qui è il notaio che riceve le volontà del soggetto e le traduce in forma scritta. «Il suo “difetto” è che ha un costo per l’attività consulenziale e redazionale, ma garantisce certezze. La volontà è manifestata al notaio in presenza di testimoni, dunque senza possibili dubbi sulla genuinità della stessa; viene conservato in originale dal notaio, ed  iscritto nel Registro generale dei testamenti pubblici. Qualunque cosa accada, il testamento non si smarrisce, viene conservato anche presso gli archivi notarili, e verrà aperto al momento della successione», spiega Ciarletta.

Testamento olografo: pregi e difetti

C’è poi il testamento olografo, così detto perché deve essere scritto interamente di proprio pugno dal testatore, cioè chi lascia le sue volontà, datato e sottoscritto. Se mancano queste caratteristiche il documento non viene considerato valido. Il vantaggio dell’olografo è che si può redigere in qualunque momento, e con la stessa facilità si può strappare e revocare. Il suo principale “punto debole” è che non ha un luogo di conservazione; bisogna fare in modo che alla morte del soggetto venga aperto e reso operativo, e non rischi di essere smarrito, nascosto o distrutto da chi abbia  interessi contrari. Generalmente va affidato a una persona di fiducia affinché lo conservi. 

«Può essere affidato anche ad un notaio mediante un deposito ufficiale o fiduciario. Nel primo caso questi stilerà un verbale di deposito e diventerà custode ufficiale del testamento.  Con il deposito fiduciario, invece, il notaio diventa semplice custode, come una qualunque altra persona di fiducia. Il soggetto potrà chiedere però di utilizzare il Registro Volontario Testamenti, istituito dal Notariato», precisa il notaio. «Il servizio consente di registrare l’esistenza di un testamento custodito dal notaio, al fine di consentirne la ricerca al momento della morte del testatore. La consultazione è consentita solamente ai notai e alle istituzioni autorizzate. Non si rende noto il contenuto, ma solo l’esistenza del documento».

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