Mutuo cointestato e separazione: devo rimborsare l’ex?
L’ex può chiedere dopo la separazione la restituzione delle rate pagate interamente da lui per il mutuo cointestato? E cosa succede dopo la separazione? A chi spetta il carico del prestito? La nostra avvocata Maria Grazie Di Nella risponde a questo quesito.
Tempo di lettura: 3 minuti

di Maria Grazia Di Nella
Avvocata esperta in diritto della famiglia, delle persone e dei minori. Su Rame risponde alle domande della community sui diritti e doveri nelle relazioni familiari.

La domanda
Caro Rame,
Mio marito, dal quale mi sono separata a settembre scorso, pretende la restituzione della metà delle rate del mutuo cointestato sulla casa familiare, che lui ha pagato per intero. Fino al 2010 avevo sempre versato il mio stipendio sul conto cointestato sul quale era appoggiato il mutuo, ma dopo il mio licenziamento e con la nascita dei nostri due figli mi sono dedicata alla famiglia, e si è fatto carico lui dell’intera rata. Anche dopo la separazione, per qualche mese ha versato lui gli importi, ma ora si rifiuta e pretende il rimborso. Dice che se non lo faccio mi porterà via la casa. Ha ragione lui?
Carissima,
comprendo bene la tua preoccupazione ma sin da subito ti tranquillizzo su un punto importante: almeno sino alla data della separazione, le somme che tuo marito ha versato anche nel tuo interesse sono irripetibili, non può pretendere che tu restituisca alcunché.
In presenza di mutuo cointestato su un bene immobile cointestato, fino a quando la coppia è salda, vale a dire sino a quando non intervengono la sentenza di separazione o provvedimenti provvisori ed urgenti che autorizzano la coppia a vivere separata (per esempio in caso di procedimento di separazione giudiziale), vige il principio generale secondo cui l’erogazione – anche se eccessiva – si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa.
Non dimentichiamo che durante il matrimonio, i coniugi hanno una serie di obblighi reciproci e nei confronti della prole, tra cui il dovere di contribuzione sancito all’art.143 del codice civile. Proprio in merito al tuo caso – mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi – la giurisprudenza ha più volte chiarito che – salvo l’esistenza di un differente accordo tra le parti, che va provato – non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi durante il matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi per l’acquisto della casa coniugale cointestata. Sarà quindi onere di tuo marito dimostrare un’eventuale causa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale il pagamento è stato da lui effettuato.
Diverso, invece, quando interviene l’interruzione del rapporto coniugale per effetto di separazione. A meno che in sede di separazione non sia stato stabilito che le rate del mutuo continuino ad essere pagate da uno solo dei coniugi, quale contributo al mantenimento di coniuge o dei figli, se uno dei due, per errore, continuasse a pagare integralmente la rata, avrebbe diritto a richiedere la restituzione della metà di quanto versato, solo per le rate maturate dalla data della separazione.
Alla luce di quanto hai scritto, in definitiva, sono “irripetibili”, e dunque tuo marito non può pretendere la restituzione di parte delle somme da lui versate fino alla sentenza di separazione, in quanto effettuate in adempimento del dovere di contribuzione familiare, e del progetto di vita comune. Potrà però richiedere il 50% delle rate di mutuo da lui versate a far data dal settembre 2024, vale a dire quando è stata pronunciata la sentenza di separazione.
In mancanza di una tua disponibilità alla restituzione, tuo marito potrà agire in regresso ai sensi dell’art. 1299 cc. Ti consiglio di concordare un piano di rientro e organizzarti per il pagamento futuro della tua parte di mutuo.